La complessità, la lunghezza e la imprevedibilità dell’azione amministrativa si traducono in un rischio amministrativo (CGA 4.11.2010, n. 1368), che soffoca l’iniziativa privata e deprime gli investimenti.
In quest’ottica, gli istituti di semplificazione hanno rappresentato, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, un obiettivo qualificante del programma complessivo di riforma della pubblica amministrazione, tanto da diventare principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, di rango comunitario e nazionale.
Tra i più importanti istituti generali di semplificazione del procedimento amministrativo si pone la segnalazione certificata di inizio attività che ha avuto ampia applicazione in campo edilizio, nel quale più recentemente, con l’art. 1 d.lgs. 222/2016, si è sancita la irrilevanza di tutta una serie di interventi di varia entità, che il legislatore ha apparentemente esonerato da qualsiasi atto di previo assenso o anche avviso alla pubblica amministrazione.
L’incontro si propone di analizzare gli impatti, anche nell’ordinamento regionale, di questo ultimo trend di semplificazione e deprocedimentalizzazione, nelle diverse implicazioni di ordine amministrativo, civile e penale.
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