Ufficio di gabinetto
L'art. 17 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e gli accordi fra amministrazioni tra silenzi, assensi e responsabilità
La questione ambientale
Trieste, 13 Dicembre 2019
L'Amministrazione regionale, in collaborazione con l’Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia, il TAR FVG e l'Osservatorio agromafie, dedica i lavori del convegno annuale dell'Associazione, rivolto ad avvocati, magistrati ed esperti del settore, al tema dell'applicazione dell’art. 17 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, degli accordi e dei silenzi endoprocedimentali in materia ambientale. E' stato infatti esteso il regime del silenzio assenso ai procedimenti che vedono coinvolte più pubbliche amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela di interessi sensibili come l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali o la salute, parificando sempre di più gli interessi sensibili agli interessi ordinari.
Oggigiorno il concetto di buona amministrazione viene declinato soprattutto nel senso di semplificazione con un chiaro favor per le ipotesi di autorizzazione tacita, anche nell’ambito delle conferenze di servizi e delle procedure negoziate. D’altro canto, a fronte di una concezione unitaria dell’ambiente, la Corte di Giustizia ha da sempre espresso il principio per cui in capo alle amministrazioni preposte alla tutela dei valori ambientali sussiste l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso all’esito dell’istruttoria svolta. L’art. 17 bis ha infranto il tabù estendendo il regime del silenzio assenso anche ai procedimenti amministrativi più complessi, ma come si coniuga tutto ciò con l’applicazione delle norme ambientali e delle relative sanzioni, in particolare quelle penali? E come si declina la protezione ambientale nelle situazioni di crisi di impresa?
Per l'evento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste ha riconosciuto 3 Crediti formativi in materia amministrativa
Le iscrizioni sono raccolte al seguente indirizzo di posta: info.amministrativistifvg@gmail.com
Oggigiorno il concetto di buona amministrazione viene declinato soprattutto nel senso di semplificazione con un chiaro favor per le ipotesi di autorizzazione tacita, anche nell’ambito delle conferenze di servizi e delle procedure negoziate. D’altro canto, a fronte di una concezione unitaria dell’ambiente, la Corte di Giustizia ha da sempre espresso il principio per cui in capo alle amministrazioni preposte alla tutela dei valori ambientali sussiste l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso all’esito dell’istruttoria svolta. L’art. 17 bis ha infranto il tabù estendendo il regime del silenzio assenso anche ai procedimenti amministrativi più complessi, ma come si coniuga tutto ciò con l’applicazione delle norme ambientali e delle relative sanzioni, in particolare quelle penali? E come si declina la protezione ambientale nelle situazioni di crisi di impresa?
Per l'evento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste ha riconosciuto 3 Crediti formativi in materia amministrativa
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