Ufficio di gabinetto
XXI INCONTRO
“Il Diritto Amministrativo che cambia. Per fare il punto su...”
Le Autorità garanti:
fra amministrazione e giurisdizione
Udine, 16 Maggio 2014
Che ogni Autorità garante, fin dal momento
della sua istituzione, si sia ammantata di
natura giurisdizionale, è considerazione
verificata; che tale natura gli sia stata negata
deducendo dal regime dei suoi atti, attratti
alla cognizione del TAR, è osservazione
ripetuta; che ogni Autorità garante abbia
comunque rivendicato sempre un ruolo
di terzietà rispetto all’amministrazione
ed agli operatori del settore affidatole,
è considerazione nota ed in larga parte
accettata. Ma che alle Autorità si sia voluto
accordare il diritto di agire in giudizio a
tutela del bene protetto, sembra contraddire
l’evoluzione ventennale di questi organismi. Di
primo acchito vien da dire come la tutela di un
settore si concreti tramite atti amministrativi,
rapidi, duttili, incisivi, adatti a quella
mutevolezza propria dell’economia sottesa a
quei settori sensibili; atti amministrativi poi
riservati alla cognizione del tutto particolare
accordata dall’art. 134 del CPA. Diverso
concepire che l’Autorità possa esperire
azione, chiedendo al giudice il provvedimento
più adatto per l’equilibrio delle situazioni
giuridiche soggettive: si dirà che interessa
definirle nel loro assetto con una più solida
sentenza, piuttosto che con un precario
provvedimento amministrativo. Non è solo
questo. Vengono a mutare le forze in gioco
nei diversi settori ed accanto agli operatori,
alle amministrazioni, al giudice, si innesta
un nuovo soggetto, che prima era chiamato
ad adottare provvedimenti, ma che ora può
prendere la parola e intervenire nel processo
nell’interesse (pubblico) del bene che gli è
affidato in tutela. Da soggetto quasi giudice a
soggetto parte del processo.
Su questo ed altro sono chiamati a
confrontarsi costituzionalisti, magistrati,
studiosi del processo amministrativo, teorici e
pratici. Con l’intento di “fare il punto”
Marcello M. Fracanzani
della sua istituzione, si sia ammantata di
natura giurisdizionale, è considerazione
verificata; che tale natura gli sia stata negata
deducendo dal regime dei suoi atti, attratti
alla cognizione del TAR, è osservazione
ripetuta; che ogni Autorità garante abbia
comunque rivendicato sempre un ruolo
di terzietà rispetto all’amministrazione
ed agli operatori del settore affidatole,
è considerazione nota ed in larga parte
accettata. Ma che alle Autorità si sia voluto
accordare il diritto di agire in giudizio a
tutela del bene protetto, sembra contraddire
l’evoluzione ventennale di questi organismi. Di
primo acchito vien da dire come la tutela di un
settore si concreti tramite atti amministrativi,
rapidi, duttili, incisivi, adatti a quella
mutevolezza propria dell’economia sottesa a
quei settori sensibili; atti amministrativi poi
riservati alla cognizione del tutto particolare
accordata dall’art. 134 del CPA. Diverso
concepire che l’Autorità possa esperire
azione, chiedendo al giudice il provvedimento
più adatto per l’equilibrio delle situazioni
giuridiche soggettive: si dirà che interessa
definirle nel loro assetto con una più solida
sentenza, piuttosto che con un precario
provvedimento amministrativo. Non è solo
questo. Vengono a mutare le forze in gioco
nei diversi settori ed accanto agli operatori,
alle amministrazioni, al giudice, si innesta
un nuovo soggetto, che prima era chiamato
ad adottare provvedimenti, ma che ora può
prendere la parola e intervenire nel processo
nell’interesse (pubblico) del bene che gli è
affidato in tutela. Da soggetto quasi giudice a
soggetto parte del processo.
Su questo ed altro sono chiamati a
confrontarsi costituzionalisti, magistrati,
studiosi del processo amministrativo, teorici e
pratici. Con l’intento di “fare il punto”
Marcello M. Fracanzani
contatti
Le iscrizioni sono on line presso il sito dell'Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia: http://www.amministrativisti.fvg.it
Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine
ha riconosciuto n. 4
L’accesso in sala é consentito fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
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ha riconosciuto n. 4
L’accesso in sala é consentito fino al
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